Separazione e divorzio

  • Servizio attivo

Servizio di separazione e divorzio del comune di Sordio


A chi è rivolto

Alle coppie sposate che hanno intenzione di divorziare/separarsi

Descrizione

Separazione

In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
• separazione personale;
• di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• di scioglimento del matrimonio;
• di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La separazione può essere:

  • Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
  • Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.

Divorzio

Con il termine “divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:

  • scioglimento di matrimonio civile;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
  • delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come fare

Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il MODELLO DI DICHIARAZIONE. Tale modello debitamente sottoscritto potrà essere inviato a info@comune.sordio.lo.it o consegnato all’ufficio protocollo allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.

Cosa serve

Per accedere al servizio occorrono:

  • Stato di famiglia.
  • Certificati di residenza.
  • Copia integrale dell'atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato.
  • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale.

Cosa si ottiene

Si ottiene la separazione ufficiale

Procedure legate all'esito

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Tempi e scadenze

A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento)

Casi Particolari

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l’accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell’Interno.

Uffici che erogano il servizio

Ufficio Anagrafe e Protocollo

Piazza della Liberazione, 2 – Sordio (LO) – 26858

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe e Protocollo

Piazza della Liberazione, 2 – Sordio (LO) – 26858


Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/10/2024

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